PATENTE A PUNTI PER I CANTIERI – OTTOBRE 2024
Il 26 febbraio 2024 il Consiglio dei Ministri ha approvato il Decreto Legge relativo a disposizioni urgenti finalizzate a garantire l’attuazione del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR), che ha introdotto novità importanti in merito alla sicurezza nei luoghi di lavoro.
LA PATENTE A PUNTI PER LA SICUREZZA NEI CANTIERI
Dal 1° ottobre 2024 è prevista l’introduzione di un nuovo sistema di qualificazione delle imprese e dei lavoratori autonomi tramite crediti, la cosiddetta patente a punti o patente a crediti, obbligatoria per i soggetti che intendono operare nell’ambito di cantieri edili.
Lo scopo di questa previsione è rafforzare l’attività di contrasto al lavoro sommerso e di vigilanza in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro.
Per ottenere la patente il responsabile legale dell’impresa o il lavoratore autonomo devono possedere:
- iscrizione alla camera di commercio industria e artigianato
- adempimento, da parte del datore di lavoro, dei dirigenti, dei preposti e dei lavoratori dell’impresa, degli obblighi formativi di cui all’articolo 37 del D.Lgs. 81/08
- adempimento, da parte dei lavoratori autonomi, degli obblighi formativi previsti dal D.Lgs. 81/08
- Documento Unico di Regolarità Contributiva in corso di validità (DURC)
- Documento di Valutazione dei Rischi (DVR)
- Documento Unico di Regolarità Fiscale (DURF)
La patente viene rilasciata in formato digitale dalla sede dell’Ispettorato Nazionale del Lavoro (INL) territorialmente competente con 30 crediti iniziali.
Le imprese e i lavoratori autonomi in possesso della patente potranno operare nei cantieri temporanei o mobili sempre che nella stessa ci sia un punteggio non inferiore a 15 crediti.
QUANTI PUNTI VERRANNO PERSI A SEGUITO DI ACCERTATI INADEMPIMENTI?
La decurtazione dei punti può avvenire nei seguenti casi:
- accertamento delle violazioni di cui all’Allegato I del D.Lgs. 81/08: 10 crediti
- accertamento delle violazioni che espongono i lavoratori ai rischi indicati nell’Allegato XI: 7 crediti
- provvedimenti sanzionatori di cui all’art. 3, comma 3 e seguenti, del decreto legge 22 febbraio 2002, n. 12 convertito dalla legge 23 aprile 2002, n. 73 in materia di lavoro irregolare: 5 crediti
- riconoscimento della responsabilità datoriale di un infortunio sul luogo di lavoro da cui sia derivata:
-
- morte: 20 crediti
- inabilità permanente al lavoro, assoluta o parziale: 15 crediti
- inabilità temporanea assoluta che importi l’astensione dal lavoro per più di 40 giorni: 10 crediti
Nei casi infortuni da cui sia derivata la morte o un’inabilità permanente al lavoro, assoluta o parziale, l’INL può sospendere, in via cautelativa, la patente fino a un massimo di 12 mesi.
COME REINTEGRARE I PUNTI PERSI?
La reintegrazione dei punti può avvenire dopo che il soggetto nei confronti del quale è stato emanato uno dei precedenti provvedimenti avrà frequentato i corsi di cui all’articolo 37, comma 7 del D.Lgs. 81/08.
Ciascun corso consente di riacquistare 5 crediti e fino a un massimo di 15.
Trascorsi 2 anni dalla notifica del provvedimento che ha decurtato i punti e a fronte dell’attestato di frequenza di uno dei corsi, la patente è incrementata di 1 credito per ciascun anno successivo al secondo, sino ad un massimo di 10 crediti, qualora l’impresa o il lavoratore autonomo non sia stato destinatario di ulteriori accertamenti di violazioni che hanno determinato la decurtazione di punti.
Il punteggio è inoltre incrementato di 5 crediti in relazione alle imprese che adottano i modelli di organizzazione e di gestione di cui all’articolo 30 del D.Lgs. 81/08.
Non sono tenute al possesso della patente a crediti le imprese in possesso dell’attestato di qualificazione SOA di cui all’articolo 100, comma 4, del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36.